Videosorveglianza in un parcheggio: un caso pratico

Videosorveglianza in un parcheggio: un caso pratico

Per l'installazione di impianti di videosorveglianza si dovranno rispettare i principi generali indicati dal D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e dal provvedimento dell'Autorità Garante per i Dati Personali (di seguito anche "Garante") del 24 Aprile 2004 in materia di videosorveglianza. In generale, il trattamento dei dati personali raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile ove conforme ai seguenti principi:

1) Principio di liceità:
la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate, al riguardo, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d'albergo, cabine, spogliatoi, ecc.).
Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come vedremo meglio in seguito.

2) Principio di necessità:
va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Non possono infatti essere collocate più videocamere di quante siano necessarie e non possono essere inquadrate zone ulteriori rispetto a quelle per cui vi sia una effettiva necessità di videosorveglianza.

3) Principio di proporzionalità:
va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non siano soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.
Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.
Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzo ipotizzato sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

* se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
* se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
* la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
* quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
* la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

4) Principio di finalità:
gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.
Possono infatti essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico e non finalità generiche o indeterminate.
Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa, come meglio spiegheremo in seguito.

Adempimenti necessari
Fermi i principi generali di cui sopra, vi sono poi specifici adempimenti che dovranno essere posti in essere da chiunque voglia installare un impianto di videosorveglianza. Infatti, gli interessati (cioè i soggetti che - anche potenzialmente - verranno ripresi) devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.
A tal fine, il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa "minima" che può essere utilizzato al fine di fornire ai soggetti interesssati l'idonea informativa così come prevista dal Codice Privacy (ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, infatti, l'interessato deve essere preventivamente informato circa alcuni aspetti relativi al trattamento dei suoi dati, tra cui le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati e gli estremi del soggetto che provvederà a tale trattamento e, a tal scopo, il Garante può individuare con proprio provvedimento delle modalità semplificate per fornire l'informativa).
Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
In luoghi diversi dalle aree esterne (per esempio parcheggi e garages), il modello andrebbe integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli ulteriori elementi previsti dall'articolo 13 del Codice Privacy (tra cui, per esempio, i diritti riconosciuti al soggetto interessato, l'eventuale conservazione dei dati, ecc.).
Il supporto con la sopra indicata informativa:

* dovrà essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
* dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
* potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Inoltre, a differenza dei soggetti pubblici, i privati possono trattare dati personali, e quindi procedere alle riprese in vidosorveglianza, solo se vi è il consenso preventivo espresso dall'interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso.
Tuttavia, la possibilità di raccogliere lecitamente il consenso può risultare, in concreto, fortemente limitata dalle caratteristiche e dalle modalità di funzionamento dei sistemi di rilevazione, i quali riguardano spesso una cerchia non circoscritta di persone che non è agevole o non è possibile contattare prima del trattamento.
Ciò anche in relazione a finalità (ad es. di sicurezza o di deterrenza) che non si conciliano con richieste di esplicita accettazione da chi intende accedere a determinati luoghi o usufruire di taluni servizi. Il consenso, infatti, è valido solo se espresso e non è pertanto valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti, consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.
Alla luce delle difficoltà di cui sopra, vi può essere la necessità di verificare se esista un altro presupposto di liceità utilizzabile in alternativa al consenso.
Un'idonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi, espressamente richiamato dall'art. 24 del Codice Privacy.
Inoltre il provvedimento dell'Autorità Garante per la tutela dei dati personali dà espressa attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza in un parcheggio ai fini di cui sopra, non sarà necessario ottenere il consenso al trattamento da parte dei soggetti avventori che saranno oggetto di ripresa.
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici e immobili (e quindi anche aree adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).
Videosorveglianza e lavoratori: limiti
Infine, considerato il fatto che, l'impianto di videosorveglianza verrà installato in un parcheggio ove vi è la presenza di dipendenti, dovrà essere presa in considerazione anche la tematica della videosorveglianza negli ambienti di lavoro.
Come già abbiamo avuto modo di rilevare sopra, in relazione al principio generale di liceità, oltre alle norme relative alla Privacy, l'attività di videosorveglianza dovrà essere posta in essere anche in conformità con altre normative, tra le quali la normativa a tutela dei lavoratori. In tal senso, lo Statuto dei lavoratori indica espressamente che "nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa". Pertanto le telecamere non dovranno essere rivolte verso le postazioni dei lavoratori (per esempio, nel caso che ci occupa, verso la guardiola dei custodi) e non dovranno consentire una registrazione e quindi un controllo dell'attività dei lavoratori. È consentita una ripresa "sporadica" del dipendente, il quale, per esempio, girando per il parcheggio, si trovi a passare nelle aree coperte da videosorveglianza, ma le telecamere non dovranno essere installate in modo tale da inquadrare stabilmente il lavoratore.
È in ogni caso inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Prodotti speciali

404/97/30 404/97/30 Euro- 216.00
02 704 02 704 Euro- 374.40
DESPY PRO DESPY PRO Euro- 4,149.60
DVR5104DVD-1000 DVR5104DVD-1000 Euro- 1,190,448.00

Catalogo Prodotti

 20 visitatori online

Contattaci

Security System S.r.l.
via Dott.Daimer N° 6
I-39032 Campo Tures (BZ) IT
Tel: 0474686294
Fax: 0474687067 
info@ignaziomameli.com
Contatto

La Missione

Security System progetta, realizza ed installa impianti di sicurezza ad alta tecnologia in tutta Italia.

cam

Newsletter